RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 14/01/2008
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni – Sottoparagrafo 6.6.4
I tiranti di ancoraggio sono elementi strutturali opportunamente collegati al terreno in grado di sostenere forze di trazione: la forza di trazione, quale la trattenuta della spinta di un terrapieno (muro di sostegno, paratia, etc.), l’ancoraggio di un bacino di carenaggio o l’ancoraggio di una scarpata, è trasmessa al terreno tramite il bulbo di fondazione, collegato quest’ultimo alla testata del tirante tramite la parte libera del tirante. Le prove di carico su tiranti si distinguono in prove di progetto (o preliminari) e prove di collaudo. La prima tipologia di prova consiste nel portare a rottura il tirante simile a quelli previsti nel progetto, fuori dalla zona in cui verrà realizzata l’opera, ma in prossimità di essa per poter interessare lo stesso tipo di terreno. La prova di collaudo non distruttiva viene realizzata sui tiranti dell’opera misurando l’allungamento del tirante in funzione del carico, fino a raggiungere la forza di collaudo pari a:
F(collaudo)=1,2x F(esercizio)
L’applicazione del carico avviene tramite cilindri idraulici governati da centralina oleodinamica,; l’entità del carico applicato viene ricavata dalla misura della pressione applicata ai martinetti posti sulla testata del tirante. La rilevazione degli spostamenti è eseguita da trasduttori elettronici fissati mediante supporti al sistema oggetto di verifica.
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